Art. 7
Valutazione del collaboratore professionale
di ricerca sanitaria
1. Il collaboratore di cui all'articolo 6 e' soggetto a valutazione
annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore
generale dell'IZS. Al collaboratore sono attribuiti gli obiettivi
annuali di cui all'Allegato B, sulla base di criteri predeterminati e
resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla
programmazione della ricerca dal direttore scientifico dell'IRCCS o
dal direttore generale dell'IZS. Il collaboratore, in ordine agli
obiettivi, redige apposita relazione sull'attivita' di supporto alla
ricerca svolta.
2. Ai fini della determinazione dei criteri di valutazione, si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, comma 3.
3. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni
consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017.
4. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria e' soggetto,
a conclusione dei primi cinque anni di servizio, a valutazione di
idoneita' per il passaggio al successivo periodo contrattuale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 205 del 2017.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4, si applicano le
previsioni di cui all'allegato B e all'articolo 3, per quanto
compatibile.
6. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, a
conclusione del secondo periodo contrattuale, puo' essere inquadrato
a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale,
previa verifica dei requisiti di accesso previsti per il relativo
profilo professionale, secondo la disponibilita' dei posti in pianta
organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto.
7. Ai fini della valutazione per l'ingresso nei ruoli del Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 6, si applicano le previsioni di
cui all'allegato B, e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 4.
Note all'art. 7:
- Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.