Art. 7 
 
             Valutazione del collaboratore professionale 
                        di ricerca sanitaria 
 
  1. Il collaboratore di cui all'articolo 6 e' soggetto a valutazione
annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore
generale dell'IZS. Al collaboratore  sono  attribuiti  gli  obiettivi
annuali di cui all'Allegato B, sulla base di criteri predeterminati e
resi  pubblici   dall'Istituto,   individuati   in   relazione   alla
programmazione della ricerca dal direttore scientifico  dell'IRCCS  o
dal direttore generale dell'IZS. Il  collaboratore,  in  ordine  agli
obiettivi, redige apposita relazione sull'attivita' di supporto  alla
ricerca svolta. 
  2. Ai fini della determinazione  dei  criteri  di  valutazione,  si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, comma 3. 
  3.  L'esito  negativo  della  valutazione  annuale  per  tre   anni
consecutivi  determina  la  risoluzione  del   contratto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017. 
  4. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria e' soggetto,
a conclusione dei primi cinque anni di  servizio,  a  valutazione  di
idoneita' per il passaggio al  successivo  periodo  contrattuale,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 205 del 2017. 
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma  4,  si  applicano  le
previsioni di  cui  all'allegato  B  e  all'articolo  3,  per  quanto
compatibile. 
  6.  Il  collaboratore  professionale  di   ricerca   sanitaria,   a
conclusione del secondo periodo contrattuale, puo' essere  inquadrato
a tempo indeterminato nei ruoli  del  Servizio  sanitario  nazionale,
previa verifica dei requisiti di accesso  previsti  per  il  relativo
profilo professionale, secondo la disponibilita' dei posti in  pianta
organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto. 
  7. Ai fini della valutazione per l'ingresso nei ruoli del  Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 6, si applicano le previsioni  di
cui all'allegato B, e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per l'art. 1, comma  427,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, si veda in note alle premesse.