Art. 8 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. In fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso
pubblico ai fini dell'articolo 1, comma 432, della legge n.  205  del
2017, e verificano le istanze pervenute tenendo  conto  dei  predetti
requisiti di legge. Tale personale e' assunto con contratto di lavoro
a tempo determinato. 
  2. Entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione di cui  al
comma 1, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il
direttore generale  dell'IZS  procede  alla  valutazione  finalizzata
all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto  previsto
dal CCNL del comparto sanità-sezione del personale  del  ruolo  della
ricerca  sanitaria  e  delle  attivita'  di  supporto  alla   ricerca
sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Per l'art. 1, comma  432,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, si veda in note alle premesse.