Art. 8
Regime transitorio
1. In fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso
pubblico ai fini dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del
2017, e verificano le istanze pervenute tenendo conto dei predetti
requisiti di legge. Tale personale e' assunto con contratto di lavoro
a tempo determinato.
2. Entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione di cui al
comma 1, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il
direttore generale dell'IZS procede alla valutazione finalizzata
all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto
dal CCNL del comparto sanità -sezione del personale del ruolo della
ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca
sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione.
Note all'art. 8:
- Per l'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.