Art. 9
Norme finanziarie e finali
1. Ai componenti delle commissioni previste nel presente
regolamento non spetta alcun compenso, indennita', gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato, ma solo il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno che, per i componenti e gli
esperti estranei alle amministrazioni dello Stato, e' equiparato a
quello spettante ai dirigenti di seconda fascia delle stesse, ai
sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836.
2. Il Ministero della salute monitora l'applicazione delle griglie
di misurazione dell'Allegato B.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 novembre 2019
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Dadone
Visto il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3385
Note all'art. 9:
- La legge 28 dicembre 1973, n. 836, reca «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali». Si riporta il testo dell'art. 28:
«Art. 28. - Per le missioni all'interno compiute, per
conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni
statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal
personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito
dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione,
nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello
Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore
a quella di dirigente generale.».