Art. 10 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature 1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalita' del medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. 2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e a quanto previsto all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018: «Art. 19 (Etichettatura). - 1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'art. 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'art. 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.».