Art. 11 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso 
 
  1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attivita'  di  cui
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)  n.  517/2014,
e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o  con  l'ammenda  da
50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 
  2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13,  paragrafo  3,
del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  e'  punito  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse.