Art. 12 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature  con
  idrofluorocarburi 
 
  1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di  refrigerazione
e  di  condizionamento  d'aria  e  pompe  di  calore   caricate   con
idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle  autorizzazioni  di
cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da  50.000,00  euro  a  150.000,00
euro. 
  2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di  refrigerazione
e  di  condizionamento  d'aria  e  pompe  di  calore   caricate   con
idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione  di  conformita'
redatta secondo le modalita' di  cui  al  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2016/879, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 50.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          n. 2016/879 si veda nelle note alle premesse.