Art. 12 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi 1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformita' redatta secondo le modalita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 si veda nelle note alle premesse.