Art. 13 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantita' di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote 1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantita' di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai sensi dell'articolo 16, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantita' di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 3. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantita' superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantita' superiore a quella trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori e agli importatori, ovvero al rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle ipotesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.