Art. 14 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al  registro  elettronico
  delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi 
 
  1.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante
esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un
importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalita' di cui
all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a
f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione
ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a
50.000,00 euro. 
  2. La medesima  sanzione  si  applica  alle  imprese  che  ricevono
idrofluorocarburi per le finalita' di cui all'articolo 15,  paragrafo
2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n.
517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo  17
del regolamento (UE) n. 517/2014. 
  3. Gli importatori di apparecchiature che  immettono  in  commercio
apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non
immessi in commercio prima di  caricare  tali  apparecchiature  senza
effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(UE)  n.  517/2014,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. 
  4. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote  per
l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di  cui  all'articolo
17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non
forniscono alla Commissione  europea  le  informazioni  previste  dal
regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sono punite con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          n. 2019/661 si veda nelle note alle premesse.