Art. 16 
 
             Procedimento di applicazione delle sanzioni 
 
  1.  L'attivita'  di  vigilanza   e   di   accertamento,   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dal presente decreto, e'  esercitata,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che si avvale  del  Comando  carabinieri  per  la  tutela
dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e  la
ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente  (ARPA),  nonche'  dall'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli secondo le procedure concordate  con  l'autorita'  nazionale
competente. 
  2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente  decreto
possono procedere  anche  gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia
giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. 
  3. Ai sensi dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
i soggetti di cui ai commi 1 e 2,  ai  fini  dell'accertamento  delle
violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni piu' utile
informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione
tecnica, nonche' procedere  al  sequestro  cautelare  di  prodotti  o
apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti. 
  4.  All'esito  delle  attivita'  di   accertamento   il   Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
successivamente alla contestazione all'interessato  della  violazione
accertata,   trasmette   il    relativo    rapporto    al    Prefetto
territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle  sanzioni
amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge n. 689 del 1981. 
  5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, all'irrogazione  delle  relative  sanzioni  provvedono  gli
uffici dell'Agenzia medesima territorialmente  competenti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981. 
  6. L'autorita'  amministrativa  con  l'ordinanza-ingiunzione  o  il
giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della  gravita'
della violazione, possono disporre la confisca  amministrativa  della
sostanza  tal  quale  o  in  quanto  contenuta  in  un   prodotto   o
apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede
a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
decreto non  si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16, della legge n. 689 del 1981. 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 16 e 17  della
          citata legge 24 novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.