Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2  del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, oltre alle definizioni  del  regolamento  (UE)  n.
          517/2014, si applicano le seguenti definizioni: 
                a)  organismo  nazionale  di  accreditamento:   unico
          organismo autorizzato dallo Stato a svolgere  attivita'  di
          accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'art. 4,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
                b)  accreditamento:   attestazione   con   la   quale
          l'organismo nazionale di accreditamento  certifica  che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato,  ogni  altro   requisito   supplementare   per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
                c) organismo di  valutazione  della  conformita':  un
          organismo   accreditato   dall'organismo    nazionale    di
          accreditamento  per  svolgere  determinate   attivita'   di
          valutazione della conformita',  fra  cui  tarature,  prove,
          certificazioni e ispezioni; 
                d) valutazione della conformita':  procedura  con  la
          quale  un  organismo  di  valutazione   della   conformita'
          dimostra che sono  rispettate  le  prescrizioni  specifiche
          relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a  un
          sistema, a una persona fisica o a un organismo,  rientranti
          nel campo di applicazione del presente decreto; 
                e)  organismo  di  certificazione:  un  organismo  di
          valutazione della  conformita'  accreditato  dall'organismo
          nazionale di accreditamento per svolgere  le  attivita'  di
          certificazione delle persone fisiche  di  cui  all'art.  7,
          comma 1, e delle imprese di cui all'art. 8, comma 2; 
                f) organismo di controllo indipendente: un  organismo
          di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo
          nazionale di accreditamento per svolgere  le  attivita'  di
          verifica delle emissioni di gas a effetto  serra  ai  sensi
          della direttiva 2003/87/CE; 
                g) organismo di attestazione di formazione: organismi
          certificati   dagli   organismi   di   valutazione    della
          conformita' per rilasciare  attestati  di  formazione  alle
          persone fisiche ai sensi del regolamento (CE)  n.  307/2008
          in conformita' all'Allegato C al presente decreto; 
                h) tariffario: documento che definisce le tariffe per
          la  concessione,  il  mantenimento   e   il   rinnovo   dei
          certificati di conformita' rilasciati  dagli  organismi  di
          cui alla lettera e); 
                i) camera  di  commercio  competente:  la  Camera  di
          commercio del capoluogo di regione o di provincia  autonoma
          ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o  ove  risiede
          la persona fisica; 
                l) Registro telematico nazionale: Registro telematico
          delle persone e delle imprese certificate di  cui  all'art.
          15; 
                m) Banca dati: Banca dati gas  fluorurati  a  effetto
          serra e apparecchiature contenenti gas  fluorurati  di  cui
          all'art. 16; 
                n) operatore: il proprietario o altra persona  fisica
          o  giuridica  che  esercita  un  effettivo  controllo   sul
          funzionamento tecnico dei prodotti e delle  apparecchiature
          disciplinate dal presente decreto. A tal fine  una  persona
          fisica o  giuridica  esercita  un  effettivo  controllo  se
          ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
                  1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta
          la possibilita' di sorvegliarne  i  componenti  e  il  loro
          funzionamento, e la possibilita' di concedere  l'accesso  a
          terzi; 
                  2)  controllo  sul  funzionamento  e  la   gestione
          ordinari; 
                  3) il potere, anche  finanziario,  di  decidere  in
          merito a modifiche tecniche, alla modifica delle  quantita'
          di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di
          controlli o riparazioni.».