Art. 3 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra 1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro. 3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: «Art. 7 (Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale). - 1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'art. 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attivita' di cui alle seguenti lettere: a) attivita' su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse: 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 3) installazione; 4) riparazione, manutenzione o assistenza; 5) smantellamento; b) attivita' su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 3) installazione; 4) riparazione, manutenzione o assistenza; 5) smantellamento; c) attivita' su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra: 1) installazione; 2) riparazione, manutenzione o assistenza; 3) smantellamento; 4) recupero; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono. 2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. 3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attivita' di cui al comma 1 devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'art. 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'art. 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. 5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c). 6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.». «Art. 13 (Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro). - 1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'art. 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attivita' in Italia con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale. 2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale. 3. Le persone fisiche trasmettono, per via telematica, copia dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita' per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale. 4. All'inserimento delle persone fisiche e delle imprese nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2 e 3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.».