Art. 3 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3  del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni  di  gas
  fluorurati a effetto serra 
 
  1.  Chiunque  rilascia  in  modo  intenzionale  nell'atmosfera  gas
fluorurati  a  effetto  serra  se  il  rilascio  non  e'   necessaria
conseguenza tecnica dell'uso consentito, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
  2. L'operatore che rilascia in modo accidentale  gas  fluorurati  a
effetto serra e che,  in  caso  di  rilevamento  di  perdite  di  gas
fluorurati a effetto serra, non  effettua  la  relativa  riparazione,
senza   indebito   ritardo   e   comunque    non    oltre 5    giorni
dall'accertamento della perdita stessa, e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro. 
  3.  L'operatore  che,  entro  un  mese  dall'avvenuta   riparazione
dell'apparecchiatura soggetta  ai  controlli  delle  perdite  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  517/2014,  non
effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del  certificato
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n.
146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto,  la
verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: 
              «Art.  7  (Persone  fisiche  soggette  all'obbligo   di
          certificazione  e   iscrizione   al   Registro   telematico
          nazionale). - 1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli
          11  e  12,  devono  essere  certificate  dall'organismo  di
          certificazione di cui all'art. 5, in funzione  dei  singoli
          regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato A, le  persone
          fisiche che intendono svolgere le  attivita'  di  cui  alle
          seguenti lettere: 
                a) attivita' su  celle  frigorifero  di  autocarri  e
          rimorchi    frigorifero,    apparecchiature    fisse     di
          refrigerazione, condizionamento d'aria e  pompe  di  calore
          fisse: 
                  1) controllo delle  perdite  dalle  apparecchiature
          contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari
          o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le
          apparecchiature siano ermeticamente sigillate,  etichettate
          come tali e contenenti gas fluorurati a  effetto  serra  in
          quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; 
                  2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
                  3) installazione; 
                  4) riparazione, manutenzione o assistenza; 
                  5) smantellamento; 
                b)  attivita'  su   apparecchiature   di   protezione
          antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra: 
                  1) controllo delle  perdite  dalle  apparecchiature
          contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari
          o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le
          apparecchiature siano ermeticamente sigillate,  etichettate
          come tali e contenenti gas fluorurati a  effetto  serra  in
          quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; 
                  2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
                  3) installazione; 
                  4) riparazione, manutenzione o assistenza; 
                  5) smantellamento; 
                c) attivita' su commutatori elettrici contenenti  gas
          fluorurati a effetto serra: 
                  1) installazione; 
                  2) riparazione, manutenzione o assistenza; 
                  3) smantellamento; 
                  4) recupero; 
                d) recupero di solventi a base di  gas  fluorurati  a
          effetto  serra   dalle   apparecchiature   fisse   che   li
          contengono. 
              2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di
          dieci  anni   e   deve   essere   rinnovato,   su   istanza
          dell'interessato,  entro  sessanta  giorni  antecedenti  la
          scadenza del certificato medesimo. 
              3. Le  persone  fisiche  che  intendono  conseguire  la
          certificazione per una delle attivita' di cui  al  comma  1
          devono: 
                a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di
          iscrizione nelle apposite sezioni del  Registro  telematico
          nazionale; 
                b) presentare  richiesta  di  certificazione  ad  uno
          degli organismi di certificazione accreditati  e  designati
          ai sensi dell'art. 5, corredata dalla richiesta di cui alla
          lettera a); 
                c) sostenere un esame teorico e  pratico  basato  sui
          requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze
          previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067,  n.
          304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il  termine  di
          otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 
              4. All'iscrizione  nel  Registro  telematico  nazionale
          provvede la Camera  di  commercio  competente,  sulla  base
          delle domande presentate con le modalita' di  cui  all'art.
          15, comma 4, e l'iscrizione e'  condizione  necessaria  per
          ottenere i certificati di cui al comma 1. 
              5. Il certificato di cui al comma  1  e'  rilasciato  a
          seguito del superamento  dell'esame  di  cui  al  comma  3,
          lettera c). 
              6. Il mancato rispetto del termine di cui al  comma  3,
          lettera c), comporta, previa notifica  all'interessato,  la
          cancellazione dal Registro telematico nazionale.». 
              «Art. 13 (Riconoscimento dei certificati delle  persone
          fisiche e  delle  imprese  rilasciati  in  un  altro  Stato
          membro). - 1. I certificati e gli attestati  di  formazione
          rilasciati a persone  fisiche  e  imprese  da  altri  Stati
          membri ai sensi  dell'art.  10,  del  regolamento  (UE)  n.
          517/2014,  sono  riconosciuti  per  lo  svolgimento   delle
          relative attivita' in Italia con le  modalita'  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4, senza obbligo  di  iscrizione  al  Registro
          telematico nazionale. 
              2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via
          telematica, copia del certificato rilasciato  in  un  altro
          Stato membro, corredata da traduzione  in  lingua  italiana
          certificata conforme secondo  l'art.  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  alla
          Camera di commercio nella cui  circoscrizione  territoriale
          la persona e' domiciliata o l'impresa ha  la  sede  legale,
          per  l'inserimento  nell'apposita  sezione   del   Registro
          telematico nazionale. 
              3. Le persone fisiche trasmettono, per via  telematica,
          copia dell'attestato rilasciato in un altro  Stato  membro,
          corredata da  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
          conforme secondo l'art. 33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  alla  Camera  di
          commercio  dove  la  persona  ha  il  proprio  domicilio  o
          esercita   prevalentemente   la   propria   attivita'   per
          l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico
          nazionale. 
              4.  All'inserimento  delle  persone  fisiche  e   delle
          imprese nelle  apposite  sezioni  del  Registro  telematico
          nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per
          territorio ai sensi dei commi 2  e  3,  previo  svolgimento
          delle necessarie verifiche.».