Art. 4 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4  del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite 
 
  1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di  controllo  delle
perdite secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4  del
regolamento  (UE)  n.   517/2014,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse.