Art. 5 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite 1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 3. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 4. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.