Art. 6 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018 1. Le imprese certificate di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: «Art. 8 (Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale). - 1. Le imprese che svolgono le attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'art. 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B. 2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. 3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attivita' di cui al comma 1 devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'art. 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'art. 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. 5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c). 6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.». «Art. 16 (Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati). - 1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. 2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'art. 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute. 3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: a) tipologia di apparecchiatura; b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; c) anagrafica dell'acquirente; d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sara' effettuata da un'impresa certificata a norma dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione e' rilasciata dal venditore. 4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura; b) anagrafica dell'operatore; c) data e luogo di installazione; d) tipologia di apparecchiatura; e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; f) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione; g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione; i) eventuali osservazioni. 5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 gia' installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: a) data, se disponibile, e luogo di installazione; b) anagrafica dell'operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione; f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione; h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione; i) quantita' e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura; l) eventuali osservazioni. 6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al comma 5 non e' responsabile dell'installazione. 7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni: a) data e luogo di smantellamento; b) anagrafica dell'operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento; f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento; h) eventuali osservazioni. 8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento. 9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalita' di cui all'art. 201, comma 4, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. 11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 18.». - Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle note all'art. 3.