Art. 6 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6  del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella
  Banca Dati di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
  146/2018 
 
  1. Le imprese certificate di cui all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018,  ovvero  quelle  di  cui
all'articolo 13 dello stesso decreto, o,  nel  caso  di  imprese  non
soggette  all'obbligo   di   certificazione,   le   persone   fisiche
certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle
di cui all'articolo 13 dello  stesso  decreto,  che  non  inseriscono
nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui  all'articolo
16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto,  entro  trenta  giorni  dalla
data dell'intervento, sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 16 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: 
              «Art. 8 (Imprese soggette all'obbligo di certificazione
          e iscrizione al Registro telematico  nazionale).  -  1.  Le
          imprese  che  svolgono  le  attivita'   di   installazione,
          riparazione, manutenzione, assistenza o  smantellamento  di
          apparecchiature fisse  di  refrigerazione,  condizionamento
          d'aria,  pompe  di  calore  fisse  e   apparecchiature   di
          protezione antincendio contenenti gas fluorurati a  effetto
          serra   devono   essere   certificate   dall'organismo   di
          certificazione di cui all'art. 5, in funzione  dei  singoli
          regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B. 
              2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di
          cinque  anni  e   deve   essere   rinnovato,   su   istanza
          dell'interessato,  entro  sessanta  giorni  antecedenti  la
          scadenza del certificato medesimo. 
              3.   Le   imprese   che   intendono    conseguire    la
          certificazione per una delle attivita' di cui  al  comma  1
          devono: 
                a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di
          iscrizione nelle apposite sezioni del  Registro  telematico
          nazionale; 
                b) presentare  richiesta  di  certificazione  ad  uno
          degli organismi di certificazione accreditati  e  designati
          ai sensi dell'art. 5, corredata dalla richiesta di cui alla
          lettera a); 
                c)   dimostrare    il    possesso    dei    requisiti
          specificatamente previsti  dai  pertinenti  regolamenti  di
          esecuzione  della   Commissione   europea   come   previsto
          dall'Allegato B 2.1, entro il termine di  otto  mesi  dalla
          data di iscrizione di cui alla lettera a). 
              4. All'iscrizione  nel  Registro  telematico  nazionale
          provvede la Camera  di  commercio  competente,  sulla  base
          delle domande presentate con le modalita' di  cui  all'art.
          15, comma 4, e l'iscrizione e'  condizione  necessaria  per
          ottenere i certificati di cui al comma 1. 
              5. Il certificato di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato
          previa verifica dei requisiti di cui di  cui  al  comma  3,
          lettera c). 
              6. Il mancato rispetto dei termini di cui al  comma  3,
          lettera   c),   comporta,   previa   notifica   all'impresa
          interessata,  la  cancellazione  dal  Registro   telematico
          nazionale.». 
              «Art. 16 (Banca dati gas fluorurati a effetto  serra  e
          apparecchiature contenenti gas fluorurati). - 1. Al fine di
          raccogliere le informazioni contenute nei registri  di  cui
          all'art. 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite  di
          gas  fluorurati  a  effetto  serra  e  di   apparecchiature
          contenenti tali gas nonche'  le  attivita'  di  assistenza,
          manutenzione,  riparazione  e   smantellamento   di   dette
          apparecchiature, sono comunicate, per via telematica,  alla
          Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. 
              2. Le imprese che forniscono gas fluorurati  a  effetto
          serra per le attivita' di cui all'art. 11, paragrafo 4, del
          regolamento  (UE)  n.  517/2014,  indipendentemente   dalle
          modalita' di vendita utilizzata, comprese  le  tecniche  di
          comunicazione  a  distanza  definite  agli  articoli  49  e
          seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
          a decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati,
          all'atto della vendita e per via  telematica,  le  seguenti
          informazioni: 
                a) i numeri dei certificati delle imprese  acquirenti
          o, laddove le imprese non  siano  soggette  ad  obbligo  di
          certificazione, i numeri dei certificati o degli  attestati
          delle persone fisiche; 
                b) le quantita' e la tipologia di  gas  fluorurati  a
          effetto serra vendute. 
              3.  Le  imprese  che  forniscono  apparecchiature   non
          ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto
          serra agli  utilizzatori  finali,  indipendentemente  dalle
          modalita' di vendita utilizzata, comprese  le  tecniche  di
          comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti
          del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  a
          decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, comunicano  alla  Banca  dati,
          all'atto della vendita e per via  telematica,  le  seguenti
          informazioni: 
                a) tipologia di apparecchiatura; 
                b) numero e data della fattura o dello  scontrino  di
          vendita; 
                c) anagrafica dell'acquirente; 
                d) dichiarazione  dell'acquirente  recante  l'impegno
          che  l'installazione   sara'   effettuata   da   un'impresa
          certificata a norma dell'art. 10 del  regolamento  (UE)  n.
          517/2014; in  alternativa,  se  l'acquirente  coincide  con
          l'impresa  certificata,  il  numero  di  certificato  della
          stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in
          cui il venditore offra all'utilizzatore finale il  servizio
          di   installazione   dell'apparecchiatura    venduta,    la
          dichiarazione e' rilasciata dal venditore. 
              4. L'impresa certificata di cui agli articoli  8  e  13
          ovvero, nel caso di imprese  non  soggette  all'obbligo  di
          certificazione, la  persona  fisica  certificata  ai  sensi
          degli articoli 7 e 13, a seguito  dell'installazione  delle
          apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere  da
          a) ad f), del regolamento (UE)  n.  517/2014,  a  decorrere
          dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto,  comunica  per  via  telematica  alla
          Banca dati le seguenti informazioni: 
                a) numero e data della fattura o dello  scontrino  di
          acquisto dell'apparecchiatura; 
                b) anagrafica dell'operatore; 
                c) data e luogo di installazione; 
                d) tipologia di apparecchiatura; 
                e)     codice     univoco     di      identificazione
          dell'apparecchiatura; 
                f) quantita' e tipologia di gas fluorurati a  effetto
          serra   presenti   e   eventualmente    aggiunti    durante
          l'installazione; 
                g) nome e indirizzo dell'impianto  di  riciclaggio  o
          rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
          le quantita' di gas fluorurati a effetto  serra  installati
          sono state riciclate o rigenerate; 
                h)   dati   identificativi   della   persona   fisica
          certificata o dell'impresa certificata  che  ha  effettuato
          l'installazione; 
                i) eventuali osservazioni. 
              5. L'impresa certificata di cui agli articoli  8  e  13
          ovvero, nel caso di imprese  non  soggette  all'obbligo  di
          certificazione, la  persona  fisica  certificata  ai  sensi
          degli  articoli  7  e  13,  a  decorrere  dall'ottavo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, a partire dal primo intervento di controllo  delle
          perdite,   di   manutenzione   o    di    riparazione    di
          apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere  da
          a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 gia' installate,
          e  per  ogni  intervento  successivo,  comunica   per   via
          telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: 
                a) data, se disponibile, e luogo di installazione; 
                b) anagrafica dell'operatore; 
                c) tipologia di apparecchiatura; 
                d)     codice     univoco     di      identificazione
          dell'apparecchiatura; 
                e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a  effetto
          serra  presenti  e  eventualmente   aggiunti   durante   il
          controllo, la manutenzione o la riparazione; 
                f) nome e indirizzo dell'impianto  di  riciclaggio  o
          rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
          le quantita' di gas fluorurati a effetto  serra  installati
          sono state riciclate o rigenerate; 
                g)   dati   identificativi   della   persona   fisica
          certificata o dell'impresa certificata  che  ha  effettuato
          l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione; 
                h) data e tipologia degli  interventi  di  controllo,
          manutenzione o riparazione; 
                i) quantita' e  tipologia  di  gas  a  effetto  serra
          recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura; 
                l) eventuali osservazioni. 
              6.  La   persona   fisica   certificata   o   l'impresa
          certificata  di  cui  al  comma  5  non   e'   responsabile
          dell'installazione. 
              7. L'impresa certificata di cui agli articoli  8  e  13
          ovvero, nel caso di imprese  non  soggette  all'obbligo  di
          certificazione, la  persona  fisica  certificata  ai  sensi
          degli articoli 7 e 13 che esegue  lo  smantellamento  delle
          apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere  da
          a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per  via
          telematica alla Banca dati, a  decorrere  dall'ottavo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le seguenti informazioni: 
                a) data e luogo di smantellamento; 
                b) anagrafica dell'operatore; 
                c) tipologia di apparecchiatura; 
                d)     codice     univoco     di      identificazione
          dell'apparecchiatura; 
                e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a  effetto
          serra recuperato durante lo smantellamento; 
                f) misure adottate per recuperare e  smaltire  i  gas
          fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura; 
                g)   dati   identificativi   della   persona   fisica
          certificata o dell'impresa certificata  che  ha  effettuato
          l'intervento di smantellamento; 
                h) eventuali osservazioni. 
              8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al
          controllo   delle    perdite,    all'installazione,    alla
          manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono
          essere comunicate per via telematica alla Banca dati  entro
          trenta giorni dalla data dell'intervento. 
              9. Ai fini della gestione e della  tenuta  della  Banca
          dati, le imprese di cui ai commi 2 e  3,  indipendentemente
          dalle modalita' di vendita utilizzate,  si  iscrivono,  per
          via telematica, al Registro telematico nazionale, a  fronte
          del  pagamento  di  un  diritto  di   segreteria   previsto
          dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29  dicembre
          1993, n. 580. 
              10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'art.
          4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del  regolamento  (UE)
          n.  517/2014  verificano  le  informazioni  relative   alle
          proprie apparecchiature attraverso  l'accesso  alla  pagina
          riservata della Banca dati da effettuarsi con le  modalita'
          di cui all'art. 201, comma 4, e possono scaricare, per  via
          telematica,   un   attestato   contenente    le    suddette
          informazioni. 
              11. Per la gestione e la tenuta della  Banca  dati,  le
          imprese certificate, o nel caso  di  imprese  non  soggette
          all'obbligo   di   certificazione,   le   persone   fisiche
          certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano  annualmente,
          entro  il  mese  di  novembre,  alle  Camere  di  commercio
          competenti, secondo le procedure e le  modalita'  stabilite
          dalle stesse, i diritti di  segreteria  previsti  dall'art.
          18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993,  n.
          580. 
              12. ISPRA, con apposite credenziali  e  per  quanto  di
          propria competenza, accede all'area riservata  della  Banca
          dati, per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.
          18.». 
              - Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 146  del  2018  si  veda
          nelle note all'art. 3.