Art. 7 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra 1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unita' di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, nell'attivita' di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. L'impresa che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinche' i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. 3. Le imprese che svolgono attivita' di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell'attivita' di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. 4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 7: - Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: «Art. 9 (Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale). - 1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, le persone fisiche che svolgono l'attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione. 2. Le persone fisiche che intendono conseguire l'attestato per svolgere l'attivita' di cui al comma 1 devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all'art. 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 3. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'art. 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1. 4. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c). 5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.