Art. 8 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione 1. Le persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 3. L'impresa che affida le attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non e' in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 4. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonche' gli organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 5. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non si iscrivono al registro di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. 6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. 7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. 8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle note all'art. 7. - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: «Art. 5 (Organismi di certificazione). - 1. Gli organismi di certificazione svolgono le attivita' per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformita' alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con provvedimento espresso il procedimento. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora siano richieste eventuali modifiche o l'acquisizione di ulteriori informazioni. 2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione dell'organismo di certificazione delle persone fisiche o delle imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto. 3. Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente. 4. Gli organismi di certificazione designati devono inserire per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: a) persone fisiche e imprese alle quali e' stato rilasciato il pertinente certificato, con gli estremi identificativi del certificato stesso; b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati. 5. Gli organismi di certificazione possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo svolgimento di detta attivita' ad organismi terzi sulla base dello schema di valutazione della conformita' di cui all'Allegato A 2.1. 6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.». «Art. 6 (Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformita'). - 1. Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformita', previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C. 2. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo. 3. Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento. 4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 3, inseriscono, per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto la certificazione; b) provvedimento di sospensione o revoca della certificazione dell'organismo di attestazione di formazione, sulla base delle condizioni ivi previste; c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.». «Art. 10 (Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione). - 1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione di cui agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'art. 9: a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra; b) le imprese che svolgono attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature; c) le imprese che svolgono attivita' di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono; d) le imprese che svolgono attivita' di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE; e) le imprese che svolgono attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra; f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico. 2. Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale. 3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'art. 15, comma 4.». «Art. 15 (Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate). - 1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attivita' disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all'art. 5, gli organismi di cui all'art. 6 di valutazione della conformita' degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste. 2. Il Registro telematico nazionale e' gestito dalle Camere di commercio competenti ed e' suddiviso nelle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformita' e degli organismi di attestazione; b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione; c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate; d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato; e) Sezione delle persone fisiche con deroghe temporanee o esenzioni all'obbligo di certificazione; f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato. 3. Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1, versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 4. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale e le seguenti informazioni: a) modello della richiesta di certificazione o attestazione; b) modello di domanda di iscrizione al Registro telematico nazionale, da presentare ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10; c) modello di dichiarazione relativa alle deroghe temporanee e alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12; d) modello di richiesta di riconoscimento del certificato estero di cui all'art. 13; e) voci e importi dei diritti di segreteria previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 5. ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e l'organismo nazionale di accreditamento, accedono al Registro telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.».