Art. 9 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in commercio 1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione in commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. 3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. 4. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. 5. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. 6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 7. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni ivi previste al comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle note all'art. 6.