Art. 3 
 
                       Termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province,  le
citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le
unioni di comuni, devono presentare  telematicamente,  esclusivamente
con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo entro  il
termine perentorio, a pena di  decadenza,  delle  ore  24,00  del  15
gennaio 2020.