Art. 4 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1.  La  richiesta  di  contributo,  munita  della   sottoscrizione,
mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante  legale  e
del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalita'  e
termini diversi da quelli previsti dal  presente  decreto  non  sara'
ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli
2 e 3. 
  2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza   del   dato   riportato   nel   modello   gia'    trasmesso
telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai  fini  del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2. 
  3. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova
certificazione, comunque entro il termine  delle  ore  24,00  del  15
gennaio 2020, previo annullamento della precedente certificazione che
perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 dicembre 2019 
 
                                     Il direttore centrale: Colaianni