Art. 4 Istruzioni e specifiche 1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3. 2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2. 3. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2019 Il direttore centrale: Colaianni