Art. 2
Programmazione degli atenei
1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale
2019-2021, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le universita'
statali e ad un milione di euro annui per le universita' non statali
a valere rispettivamente sul FFO e sul contributo di cui all'art. 2
della legge n. 243/1991, sono destinate alla valutazione dei
risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno
riferimento alla seguenti azioni relative al conseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 1:
Tabella 1 - Obiettivi e azioni
della programmazione triennale
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| Obiettivo A: Didattica |
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| Azioni |
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| a)|Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della |
| |riduzione della dispersione studentesca |
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| b)|Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle |
| |esigenze del territorio e del mondo produttivo |
|---+---------------------------------------------------------------|
| c)|Collaborazioni interateneo |
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| d)|Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari |
| |acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di |
| |innovazione delle metodologie didattiche |
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| Obiettivo B: Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza |
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| Azioni |
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| a)|Dottorato di ricerca |
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| b)|Brevetti e proprieta' industriale |
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| c)|Spin off universitari |
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| d)|Sviluppo territoriale |
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| Obiettivo C: Servizi agli studenti |
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| Azioni |
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| a)|Qualita' degli ambienti di studio |
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| b)|Tirocini curricolari e formativi |
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| c)|Sbocchi occupazionali |
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| d)|Integrazione degli interventi per il diritto allo studio |
| |e disabilita' |
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| Obiettivo D: Internazionalizzazione |
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| Azioni |
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| a)|Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero |
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| b)|Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero|
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| c)|Attrazione di studenti internazionali |
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| d)|Chiamate dirette studiosi dall'estero |
| |(ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005) |
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| Obiettivo E: Politiche di reclutamento (solo universita' statali) |
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| Azioni |
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| a)|Attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, |
| |anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7, |
| |comma 3, legge n. 240/2010 |
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| b)|Chiamate dirette ( ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005) |
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| c)|Reclutamento di giovani ricercatori |
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| d)|Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo |
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2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la
programmazione, le universita' statali e le universita' non statali
(ivi comprese le universita' telematiche) gia' ammesse al contributo
di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2018, possono concorrere
per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero,
entro novanta giorni dalla registrazione del presente decreto e
secondo modalita' definite con decreto direttoriale:
a) il documento di programmazione strategica dell'Ateneo;
b) un programma con la scelta di un numero massimo di due
obiettivi tra quelli indicati in tabella 1 e almeno due indicatori
con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la
coerenza tra azioni e indicatori selezionati. Ciascun obiettivo
dovra' essere realizzato attraverso almeno una delle azioni riportate
nella citata tabella 1 del presente decreto. Le azioni relative al
reclutamento di docenti (obiettivo D, lettera d); obiettivo E,
lettere a), b) e c)) devono prevedere, a valere sulle proprie
facolta' assunzionali, il cofinanziamento da parte dell'Ateneo di
almeno il 50% del costo quindicennale per i posti di professore e
ricercatore di tipo b) e del costo della durata del contratto per i
ricercatori di tipo a); la restante quota, relativa al
cofinanziamento ministeriale, sara' trasferita nel corso del triennio
2019-2021. Non sono ammissibili per gli interventi di cui al presente
articolo le assunzioni gia' finanziate a valere sui Piani
straordinari ministeriali, sui Dipartimenti di eccellenza e sugli
incentivi alle chiamate dirette inclusi nel FFO;
c) l'importo massimo richiesto tenuto conto che l'importo massimo
di risorse attribuibili a ciascuna universita' non puo' superare il
valore maggiore tra il 3,5% di quanto ad essa attribuito a valere
sulla quota non vincolata nella destinazione del Fondo di
finanziamento ordinario dell'anno 2018 (ovvero, per le universita'
non statali legalmente riconosciute, del contributo di cui alla legge
29 luglio 1991, n. 243) e il 150% dell'assegnazione definitiva
ottenuta nella programmazione triennale 2016 - 2018, ai sensi
dell'art. 4, comma 5, lettera ii del decreto ministeriale n. 635
dell'8 agosto 2016.
3. I programmi degli atenei sono valutati da un apposito comitato
di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della
formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del
MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei
seguenti criteri:
i. coerenza del programma rispetto agli obiettivi di cui al comma
1;
ii. chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla
situazione di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo
conto di eventuali cofinanziamenti diretti;
iii. capacita' dell'intervento di apportare un reale
miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di
sviluppo.
Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al
finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione
al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro.
4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono
oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio
sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo
nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle universita' in
sede di presentazione dei programmi.
5. L'ammissione a finanziamento dei programmi degli atenei
determina:
i. l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo
attribuito per il triennio;
ii. la conferma dell'assegnazione definitiva del predetto importo
in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del
triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di
cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite in misura
proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei
programmi finanziati.