Art. 3
Valorizzazione dell'autonomia responsabile
e quota premiale dell'FFO
1. Nell'ambito della quota premiale del Fondo di finanziamento
ordinario ovvero del contributo di cui alla legge del 29 luglio 1991,
n. 243, una quota non superiore al 20% e' distribuita tra le
universita' tenendo conto dei risultati conseguiti, prendendo in
considerazione gli indicatori ritenuti prioritari riportati
nell'allegato 1 e secondo le modalita' indicate in tale allegato, nel
seguente modo:
a) per il 50% in base ai livelli di risultato di ogni ateneo
relativamente agli indicatori sopra citati;
b) per il 50% in base ai miglioramenti di risultato rispetto
all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori, ponderati con un
fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard (1)
Per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono considerati
soltanto gli indicatori relativi agli obiettivi B (Ricerca,
trasferimento tecnologico e di conoscenza); D
(Internazionalizzazione); E (Politiche di reclutamento). Per le
universita' non statali legalmente riconosciute, sono considerati
tutti gli indicatori con l'esclusione di quelli relativi a E
(Politiche di reclutamento).
__________
(1) Per le istituzioni universitarie cui non e' applicabile il costo
standard sara' utilizzato come fattore dimensionale il peso
relativo alla quota base del FFO, ovvero della legge n. 243/1991.