Art. 4
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il
tutorato
1. Le universita' definiscono nell'ambito della programmazione
pluriennale le azioni e gli interventi per il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti di cui
all'obiettivo C), tenuto conto anche delle risorse statali di cui
all'art. 1 del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge dell'11 luglio 2003, n. 170, e di cui
art. 1, commi 290 - 293 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232,
sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 al presente decreto,
che ne costituisce parte integrante.
2. A tal fine sono destinate complessivamente per il triennio
2019-2021 le seguenti risorse:
i. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
internazionale degli studenti, compreso piano lauree scientifiche: 60
milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui per le
universita' non statali;
ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per
le universita' statali.
La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie
d'intervento e' indicata nel medesimo allegato 2.