Art. 6
Accreditamento iniziale e periodico
dei corsi e delle sedi
1. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si
basa sulla valutazione dei risultati conseguiti, in coerenza con gli
indicatori definiti con il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio
2019 e con gli indicatori previsti nel presente decreto, e sugli
esiti della verifica esterna del sistema di assicurazione della
qualita', secondo quanto previsto dagli Standard e Linee guida
europei. Fatta salva la disciplina di cui al decreto ministeriale n.
6/2019 ai fini dell'accreditamento iniziale, nell'allegato 3 al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono riportate
le linee guida per l'istituzione dei corsi di studio da parte delle
istituzioni universitarie gia' esistenti a partire dall'anno
accademico 2020/2021.
2. Per gli anni cui trova applicazione il presente decreto e'
prevista la possibilita' di proporre esclusivamente l'istituzione e
l'accreditamento di nuove istituzioni universitarie non statali (con
esclusione di universita' telematiche) di cui al successivo comma 3,
ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e dell'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ovvero la fusione di universita'
gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
3. Le proposte di istituzione di nuove universita' non statali,
purche' finalizzate all'innalzamento della qualita' del sistema
universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) documentata attivita' pluriennale di ricerca dei soggetti
promotori;
b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di
laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi
di studio gia' attivi nel raggio di almeno 200 km, e comunque con
l'esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l'opportunita'
dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale (discipline
giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle
discipline della musica, dello spettacolo e della moda, scienze
agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia va acquisito altresi' il parere della regione
che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta
formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con
l'assistenza sanitaria;
c) piena sostenibilita' finanziaria, logistica, scientifica,
del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da
qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la
verifica annuale dell'attivita', anche in relazione alla concreta
realizzazione del progetto approvato ai fini dell'accreditamento
iniziale, dell'universita' e, al termine del primo quinquennio, la
verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di
sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la
disattivazione e la soppressione dell'universita' non statale
legalmente riconosciuta.
Le documentate istanze sono trasmesse al Ministero esclusivamente
con modalita' telematica che sara' attiva a decorrere dal trentesimo
giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di esclusione. Con
provvedimento della competente Direzione generale, pubblicato sul
sito internet del Ministero, sono definite le indicazioni operative
per l'invio delle predette istanze e la documentazione da allegare.
Con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR e tenuto
conto del parere del Comitato regionale di coordinamento competente
per territorio, nonche' delle regioni interessate limitatamente a
eventuali istanze relative a corsi di area medico-sanitaria, si
dispone l'accreditamento iniziale, ovvero il suo diniego, della sede
e dei corsi di studio. In caso di accreditamento, con il medesimo
decreto ministeriale si provvede all'istituzione dell'Ateneo
contestualmente alla approvazione dello statuto e del regolamento
didattico e a specificare le modalita' attuative per l'avvio della
nuova sede universitaria e dei corsi di studio e per il successivo
accreditamento periodico.
Alle universita' di cui al presente comma si applicano le
disposizioni vigenti per le universita' non statali legalmente
riconosciute nonche' per le universita' statali in materia di
reclutamento del personale docente e di accreditamento dell'offerta
formativa incluso l'esame del regolamento didattico di ateneo.
4. Le universita' non statali di cui al comma 3 possono richiedere
il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 solo
subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di
attivita', di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a
«soddisfacente» e conservando tale giudizio nelle successive
valutazioni.