Art. 6 
 
                 Accreditamento iniziale e periodico 
                       dei corsi e delle sedi 
 
  1. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di  studio  si
basa sulla valutazione dei risultati conseguiti, in coerenza con  gli
indicatori definiti con il decreto ministeriale n. 6  del  7  gennaio
2019 e con gli indicatori previsti  nel  presente  decreto,  e  sugli
esiti della verifica  esterna  del  sistema  di  assicurazione  della
qualita', secondo  quanto  previsto  dagli  Standard  e  Linee  guida
europei. Fatta salva la disciplina di cui al decreto ministeriale  n.
6/2019 ai  fini  dell'accreditamento  iniziale,  nell'allegato  3  al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono riportate
le linee guida per l'istituzione dei corsi di studio da  parte  delle
istituzioni  universitarie  gia'  esistenti   a   partire   dall'anno
accademico 2020/2021. 
  2. Per gli anni cui  trova  applicazione  il  presente  decreto  e'
prevista la possibilita' di proporre esclusivamente  l'istituzione  e
l'accreditamento di nuove istituzioni universitarie non statali  (con
esclusione di universita' telematiche) di cui al successivo comma  3,
ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del  Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e  dell'art.  7  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ovvero la fusione di  universita'
gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art.  3  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
  3. Le proposte di istituzione di  nuove  universita'  non  statali,
purche'  finalizzate  all'innalzamento  della  qualita'  del  sistema
universitario,  sono  avanzate  esclusivamente  nel  rispetto   delle
seguenti condizioni: 
      a) documentata attivita' pluriennale di  ricerca  dei  soggetti
promotori; 
      b) offerta formativa relativa a corsi  di  laurea  e  corsi  di
laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti  alle  classi
di studio gia' attivi nel raggio di almeno 200  km,  e  comunque  con
l'esclusione delle classi nelle quali non si  ravvisa  l'opportunita'
dell'aumento dell'offerta formativa a livello  nazionale  (discipline
giuridiche, scienze politiche,  scienze  della  comunicazione,  delle
discipline della musica,  dello  spettacolo  e  della  moda,  scienze
agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia va acquisito altresi' il  parere  della  regione
che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni  dell'offerta
formativa nel settore in ambito regionale e la  sua  interazione  con
l'assistenza sanitaria; 
      c) piena sostenibilita'  finanziaria,  logistica,  scientifica,
del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da
qualsiasi  contribuzione  statale  anche  a  regime,  prevedendo   la
verifica annuale dell'attivita', anche  in  relazione  alla  concreta
realizzazione del  progetto  approvato  ai  fini  dell'accreditamento
iniziale, dell'universita' e, al termine del  primo  quinquennio,  la
verifica della completa realizzazione del  progetto  formativo  e  di
sviluppo  medesimo  il   cui   esito   non   positivo   comporta   la
disattivazione  e  la  soppressione  dell'universita'   non   statale
legalmente riconosciuta. 
  Le documentate istanze sono trasmesse al  Ministero  esclusivamente
con modalita' telematica che sara' attiva a decorrere dal  trentesimo
giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di esclusione.  Con
provvedimento della competente  Direzione  generale,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero, sono definite le  indicazioni  operative
per l'invio delle predette istanze e la documentazione  da  allegare.
Con decreto del Ministro, su  conforme  parere  dell'ANVUR  e  tenuto
conto del parere del Comitato regionale di  coordinamento  competente
per territorio, nonche' delle  regioni  interessate  limitatamente  a
eventuali istanze relative  a  corsi  di  area  medico-sanitaria,  si
dispone l'accreditamento iniziale, ovvero il suo diniego, della  sede
e dei corsi di studio. In caso di  accreditamento,  con  il  medesimo
decreto  ministeriale   si   provvede   all'istituzione   dell'Ateneo
contestualmente alla approvazione dello  statuto  e  del  regolamento
didattico e a specificare le modalita' attuative  per  l'avvio  della
nuova sede universitaria e dei corsi di studio e  per  il  successivo
accreditamento periodico. 
  Alle  universita'  di  cui  al  presente  comma  si  applicano   le
disposizioni  vigenti  per  le  universita'  non  statali  legalmente
riconosciute  nonche'  per  le  universita'  statali  in  materia  di
reclutamento del personale docente e di  accreditamento  dell'offerta
formativa incluso l'esame del regolamento didattico di ateneo. 
  4. Le universita' non statali di cui al comma 3 possono  richiedere
il  contributo  statale  ai  sensi  della  legge  n.  243/1991   solo
subordinatamente al  conseguimento,  dopo  il  primo  quinquennio  di
attivita', di un giudizio di accreditamento periodico almeno  pari  a
«soddisfacente»  e  conservando  tale   giudizio   nelle   successive
valutazioni.