IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di: effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di «tranches» di prestiti vigenti al fine di consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di disporre l'emissione di «tranches» di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi; di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonche' di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto l'art. 3, comma 1-bis, del suddetto testo unico, in forza del quale il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati; Visto il decreto ministeriale per l'attuazione delle garanzie n. 103382 del 20 dicembre 2017 (di seguito «Decreto garanzie»); Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»; Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni; Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2020; Decreta: Art. 1 Emissione dei prestiti Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, per l'anno finanziario 2020 le operazioni di emissione dei prestiti verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti verranno disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potra', inoltre, procedere all'emissione di «tranches» di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.