Art. 2 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di  previsione  dello  Stato,  altresi'  attenendosi  ai
limiti di cui  al  presente  decreto  e  secondo  gli  obiettivi  dal
medesimo indicati. I titoli potranno avere qualunque durata  e  nella
determinazione della stessa, si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di
acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo
complessivo dell'indebitamento in un'ottica di  medio-lungo  periodo,
considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e
di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni
di prestiti in modo che, al termine  dell'anno  finanziario  2020,  e
rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli  di  Stato  in
circolazione a quella data , la quota dei titoli a breve  termine  si
attesti tra il 3% e l'8%, la quota  dei  titoli  «nominali»  a  tasso
fisso a medio-lungo termine tra il 65% ed il 78%, la quota dei titoli
«nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%;  inoltre,  le  quote
dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei  certificati  del
Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e  il
4% e la quota dei prestiti  emessi  sui  mercati  esteri  non  dovra'
eccedere  il  5%.  Inoltre,  il  Dipartimento   del   Tesoro   potra'
effettuare, con le modalita' di cui al presente  decreto,  operazioni
di assegnazione di titoli per particolari  finalita'  previste  dalla
normativa.