Art. 3 
 
             Operazioni di gestione del debito pubblico 
 
  Il  Dipartimento  del  Tesoro,  sulla   base   delle   informazioni
disponibili  e  delle  condizioni  di  mercato,   potra'   effettuare
operazioni di  gestione  del  debito  pubblico,  ricorrendo  anche  a
strumenti finanziari derivati. Tali  operazioni,  in  funzione  delle
specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, potranno  avere  come
obiettivo il  contenimento  del  costo  complessivo  del  debito,  la
protezione dai rischi di mercato e  di  rifinanziamento  del  debito,
nonche' il buon finanziamento del mercato secondario  dei  titoli  di
Stato. 
  Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di  Stato  verranno
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione II. In ciascuna operazione, il Dipartimento
del Tesoro potra' procedere al riacquisto di titoli in  modo  che  il
volume residuo in circolazione  di  ciascuno  di  essi  sia  tale  da
garantire adeguate condizioni di liquidita' sul mercato secondario. 
  Alle operazioni di  scambio  o  di  riacquisto  di  titoli  saranno
ammessi  a  partecipare   esclusivamente   gli   operatori   iscritti
nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. 
  In forza dell'art.  3,  comma  2,  del  testo  unico,  i  pagamenti
conseguenti alle operazioni di  cui  al  presente  articolo  potranno
avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art.  24,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  successive  modifiche,  in
considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni.