Art. 3 Operazioni di gestione del debito pubblico Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, potra' effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, potranno avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonche' il buon finanziamento del mercato secondario dei titoli di Stato. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro potra' procedere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidita' sul mercato secondario. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. In forza dell'art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, in considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni.