Art. 4 
 
        Contenimento del rischio di credito nelle operazioni 
                  in strumenti finanziari derivati 
 
  Al fine di ridurre i rischi  connessi  ad  eventuali  inadempimenti
delle controparti di operazioni  in  strumenti  finanziari  derivati,
tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie  di
elevata affidabilita'. Nel  valutare  il  merito  del  credito  delle
predette istituzioni, si  terra'  conto  della  valutazione  espressa
dalle principali agenzie di rating  tra  quelle  che  effettuano  una
valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1060/2009  del  16  settembre  2009,  cosi'   come   modificato   dal
regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 21 maggio 2013. 
  Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito  pubblico,
il Dipartimento del Tesoro pone in  essere,  con  le  controparti  di
operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla
reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico. 
  Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la  soglia
di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto
garanzie e' pari a tre miliardi di euro per l'anno finanziario  2020.
L'esposizione rilevante e' calcolata  come  media  delle  valutazioni
settimanali effettuate dal Dipartimento del  Tesoro  sulla  totalita'
delle  posizioni  in  strumenti  derivati  in  essere  con   ciascuna
controparte nell'ultimo trimestre del 2019.