Art. 5 
 
                  Accordi connessi con l'attivita' 
                  in strumenti finanziari derivati 
 
  Il direttore generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  direttore
della Direzione II potra' stipulare i  contratti  -  quadro  I.S.D.A.
Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro  altro  allegato,
nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o  conseguente  alla
gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni  di
cui alle operazioni in strumenti finanziari derivati. 
  Per la  stipula  degli  accordi  di  garanzia  resta  fermo  quanto
previsto dal Decreto garanzie.