Art. 7 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  I decreti di approvazione degli accordi citati nel precedente  art.
5, nonche' quelli di  accertamento  dell'esito  delle  operazioni  di
gestione del debito pubblico e di gestione della  liquidita'  di  cui
all'art. 6, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore  della  Direzione  II.  Per  l'approvazione
degli accordi di garanzia resta fermo  quanto  previsto  dal  Decreto
garanzie.