Art. 7 Decreti di approvazione e di accertamento I decreti di approvazione degli accordi citati nel precedente art. 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidita' di cui all'art. 6, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal Decreto garanzie.