Art. 2 Soggetti beneficiari 1. All'attuazione degli interventi provvedono i presidenti delle regioni - commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, in qualita' di soggetti beneficiari. I soggetti beneficiari sono individuati quali responsabili della gestione, della realizzazione e del monitoraggio degli interventi di cui al presente provvedimento. 2. Per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020, si fara' riferimento a quanto definito dalle delibere CIPE sopra citate e dal Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del medesimo Piano operativo.