IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
540, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero della  salute
di una banca dati centrale che, partendo dai  dati  di  produzione  e
fornitura dei bollini numerati dei medicinali, raccolga e registri  i
movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali; 
  Visto decreto del Ministro della salute  15  luglio  2004,  recante
«Istituzione, presso l'Agenzia italiana del  farmaco,  di  una  banca
dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni  dei  medicinali
all'interno del  sistema  distributivo»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 2,  che  ha  affidato  al  Ministero
della salute  la  realizzazione  e  la  gestione  della  banca  dati,
prevedendo i criteri e le modalita' di trasmissione degli  stessi  da
parte dei soggetti della filiera distributiva; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2018,  recante
«Modifiche al decreto 15 luglio  2004  recante  «Istituzione  di  una
banca dati  centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei
medicinali all'interno del sistema  distributivo»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2018, n. 147; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  4,  comma  4-ter,  del  menzionato
decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,  il  quale  prevede
che «l'Agenzia italiana del farmaco cura direttamente  l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 5-bis del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 540, e successive modifiche, per le mancate  o  non
corrette trasmissioni dei dati di spesa relativi  alle  forniture  di
medicinali a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale»,  inserito
dall'art. 1, comma 1, lettera c), decreto  11  maggio  2018,  secondo
alinea; 
  Considerato che il sopra  richiamato  decreto  del  Ministro  della
salute  15  luglio  2004,  pur  riconoscendo  il  ruolo  dell'Agenzia
italiana del farmaco nella verifica del corretto funzionamento  della
banca dati centrale, ne prevede il diretto coinvolgimento solo in via
integrativa o di supporto nei confronti della gestione ordinaria  del
sistema curata dal Ministero che  gestisce  direttamente  l'anzidetta
banca dati; 
  Considerato che tutte le attivita'  di  trasmissione  dei  dati  si
riferiscono ai  movimenti  di  entrata  ed  uscita  delle  confezioni
medicinali effettuati dai soggetti di cui all'art. 5-bis del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, cui  il  Ministero  assegna  un
identificativo unico ai fini della registrazione e che tali  soggetti
interagiscono direttamente con il Ministero per la  trasmissione  dei
dati e la loro eventuale rettifica o  integrazione  entro  i  termini
previsti, con coinvolgimento dell'Agenzia italiana del  farmaco  solo
nei casi in cui i soggetti di cui all'art. 3, comma 4, non  procedano
alle modifiche necessarie alla  corretta  alimentazione  della  banca
dati centrale; 
  Considerate le criticita' emerse in fase di applicazione del citato
comma  4-ter  dell'art.   4,   a   causa   dell'interpretazione   non
oggettivamente univoca della medesima norma  per  quanto  attiene  il
nuovo procedimento sanzionatorio, con riguardo sia all'individuazione
dei casi di effettiva violazione  dell'obbligo  di  trasmissione  dei
dati  e  la   relativa   contestazione,   sia   alle   procedure   di
notificazione, instaurazione del  contraddittorio  e  quantificazione
delle sanzioni; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  intervenire  per  superare  le  sopra
indicate criticita' attraverso  una  previsione  che,  novellando  il
decreto del  Ministro  della  salute  15  luglio  2004  e  successive
modificazioni, riassegni al Ministero della salute la competenza  per
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.  5-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  540,  ferma  restando,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4-bis, la  competenza  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco di verificare la correttezza dei dati di spesa relativi  alle
forniture di medicinali trasmessi alla  Banca  dati  centrale,  e  di
richiedere, se del  caso,  modifiche  o  integrazioni  dei  dati  ivi
contenuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 4-ter dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute
15 luglio 2004, citato  in  premessa,  recante  «Istituzione,  presso
l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  di  una   banca   dati   centrale
finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo», e successive modificazioni, e' abrogato.