Art. 4 Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 1. Il commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), del medesimo articolo. 2. Per ciascun intervento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato indica il comune e la localita', la descrizione e la relativa durata nonche' le singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attivita' sociali di culto, economiche e produttive direttamente interessate dall'evento calamitoso citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo individuati, definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 25.000,00. 4. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con proprio provvedimento. 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.