Art. 4 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il commissario delegato identifica entro sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c), d)
ed e), del medesimo articolo. 
  2. Per ciascun intervento di cui al comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il commissario delegato indica il  comune  e  la
localita', la descrizione e la relativa  durata  nonche'  le  singole
stime di costo, ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  effettivo
dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti delle attivita' sociali  di
culto, economiche e produttive direttamente  interessate  dall'evento
calamitoso citati in premessa, di cui all'art. 25, comma  2,  lettera
c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018,  il  commissario
delegato, anche per il tramite dei soggetti  attuatori  dal  medesimo
individuati, definisce per ciascun comune la stima  delle  risorse  a
tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 25.000,00. 
  4. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al  comma  1,  a
valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui
all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il
commissario  delegato  provvede  a  riconoscere   i   contributi   ai
beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
fissati con proprio provvedimento. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.