Art. 6 
 
Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del  materiale
  derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. 
 
  1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dall'evento sismico  in  premessa,  quelli
derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti, disposti  dai  comuni  interessati  dall'evento  sismico
nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su  incarico
dei  medesimi,  sono  classificati  rifiuti  urbani  con  codice  CER
20.03.99,  limitatamente  alle  fasi  di  raccolta  e  trasporto   da
effettuarsi  verso  i  siti  di  deposito  temporaneo,  che   saranno
individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art.  184
del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  fatte  salve  le
situazioni  in  cui  e'  possibile  effettuare,  in   condizioni   di
sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare  il  deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di
emergenza, i siti individuati dai  soggetti  pubblici  sono  all'uopo
autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i  siti  di  deposito
temporaneo e' autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti
mobili per  le  operazioni  di  selezione  e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento. 
  2.  Ai  fini  dei  conseguenti   adempimenti   amministrativi,   il
produttore dei materiali di cui al comma 1 e' il  comune  di  origine
dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma  1,  lettera  f),
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Alle iniziative di cui al  comma  1  si  provvede  nel  rigoroso
rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da  assumersi  da
parte dell'Autorita' giudiziaria. 
  4. Non costituiscono in ogni caso  rifiuto  i  resti  dei  beni  di
interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di
valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche,  le  pietre
con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali  materiali,  ove  possibile,   sono   selezionati   e   separati
all'origine, secondo le disposizioni delle  strutture  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali territorialmente competenti. 
  5.  La  frazione  legnosa  derivante  dalla  pulizia   delle   aree
pubbliche, anche selezionata nei siti di  deposito  temporaneo,  puo'
essere gestita come biomassa e conferita ad impianti  per  produzione
di energia e calore. 
  6. Il trasporto dei materiali di  cui  al  comma  1  ai  centri  di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo e' operato a cura
delle aziende che gestiscono il servizio di  gestione  integrata  dei
rifiuti  urbani  presso  i  territori  interessati   o   dai   comuni
territorialmente  competenti  o  dalle  amministrazioni  pubbliche  a
diverso  titolo  coinvolti  direttamente,  o  attraverso  imprese  di
trasporto da essi  incaricati.  Tali  soggetti  sono  autorizzati  in
deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.  Le
predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento
di analisi preventive. Il  Centro  di  coordinamento  (CdC)  Raee  e'
tenuto a prendere in consegna i  Raee  nelle  condizioni  in  cui  si
trovano, con oneri a proprio carico. 
  7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da
materiale contenente  amianto  (eternit)  individuabili,  che  devono
essere preventivamente rimossi  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto ministeriale 6 settembre 1994. 
  8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui  al  comma  1
possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata  ed
appositamente  allestita,  di  rifiuti  di  amianto   preventivamente
individuati e separati in fase di raccolta delle macerie. 
  9. Per consentire il rapido avvio  a  recupero  o  smaltimento  dei
materiali di cui al comma 1, possono essere  autorizzati  in  deroga,
limitatamente alla fase emergenziale,  aumenti  di  quantitativi  e/o
tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati,  previa
verifica istruttoria  semplificata  dell'idoneita'  e  compatibilita'
dell'impianto, senza che cio'  determini  modifica  e/o  integrazione
automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti. 
  10. L'ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell'ambito  delle
rispettive competenze, assicurano la  vigilanza  nel  rispetto  delle
iniziative intraprese nel presente articolo. 
  11. Il commissario delegato assicura l'attuazione degli  interventi
previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti  e  delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. 
  12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di  cui
al presente articolo si  provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 8.