LA PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni; Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; Delibera: Sono apportate le seguenti modifiche alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»: Art. 1 L'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Interventi in giudizio). - 1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. 2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio. 3. Eventuali interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalita' di cui al comma precedente. 4. L'atto di intervento e' depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. 5. Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle parti costituite. 6. La Corte decide sull'ammissibilita' degli interventi. 7. Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.»