Art. 2 Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Accesso degli intervenienti agli atti processuali). - 1. L'interveniente a norma dell'art. 4, commi da 3 a 7, nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, deposita contestualmente all'atto di intervento apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilita' dello stesso. 2. Il Presidente, sentito il relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilita' dell'intervento. 3. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di depositare sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilita' dell'intervento. 4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicita' di cui all'art. 31.» «Art. 4-ter (Amici curiae). - 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalita', possono presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta. 2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica. 3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'. 4. Il decreto di cui al comma 3 e' trasmesso a cura della cancelleria per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio ed e' pubblicato nel sito della Corte costituzionale. 5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.»