Art. 3 
 
  Dopo l'art. 14 e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Esperti). -  1.  La  Corte,  ove  ritenga  necessario
acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con
ordinanza che siano ascoltati esperti  di  chiara  fama  in  apposita
adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti
costituite. Con l'autorizzazione del  Presidente,  le  parti  possono
formulare domande agli esperti. 
  2. Il cancelliere avverte le parti almeno  dieci  giorni  prima  di
quello fissato per l'adunanza in camera di consiglio.»