Art. 5 
 
  L'art. 23 e' sostituito nel testo seguente: 
  «Art. 23 (Norme di procedura per  i  ricorsi).  -  1.  Nei  giudizi
regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, commi da 1  a
6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e  da  10  a  17.  La
rinuncia  al  ricorso,  qualora  sia  accettata  da  tutte  le  parti
costituite, estingue il processo.»