Art. 5 L'art. 23 e' sostituito nel testo seguente: «Art. 23 (Norme di procedura per i ricorsi). - 1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.»