Art. 6 
 
  L'art. 24, quarto comma, e' sostituito nel testo seguente: 
  «4. Entro il termine perentorio di venti  giorni  dal  decorso  del
termine di cui al  comma  precedente  ha  luogo  la  costituzione  in
giudizio. Per  i  successivi  atti  del  processo  si  applicano  gli
articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi  2,
3 e 4, e da 10 a 17.».