Art. 7 L'art. 25, quarto comma, e' sostituito nel testo seguente: «4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.».