Art. 2 Disciplina transitoria 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Per le istanze di indennizzo gia' presentate alla data di pubblicazione del presente decreto e per le quali, alla stessa data, non e' ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi da corrispondere sono determinati ai sensi dell'art. 1, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente confluite per gli anni 2017 e 2018 sul predetto fondo e secondo il criterio stabilito dall'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122. 3. Gli indennizzi gia' liquidati alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminati sulla base dei nuovi importi fissati dall'art. 1, nel limite delle risorse di cui al comma precedente e su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.