Art. 2
Disciplina transitoria
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli
effetti del decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'interno e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Per le istanze di indennizzo gia' presentate alla data di
pubblicazione del presente decreto e per le quali, alla stessa data,
non e' ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi da
corrispondere sono determinati ai sensi dell'art. 1, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente confluite per gli anni
2017 e 2018 sul predetto fondo e secondo il criterio stabilito
dall'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
3. Gli indennizzi gia' liquidati alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminati sulla base
dei nuovi importi fissati dall'art. 1, nel limite delle risorse di
cui al comma precedente e su domanda dell'interessato, da presentare,
a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1,
comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.