Art. 2 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  cessano  gli
effetti del decreto 31 agosto 2017 del Ministro  dell'interno  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. 
  2. Per le istanze  di  indennizzo  gia'  presentate  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto e per le quali, alla stessa  data,
non e' ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi  da
corrispondere sono determinati ai sensi dell'art. 1, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente  confluite  per  gli  anni
2017 e 2018 sul  predetto  fondo  e  secondo  il  criterio  stabilito
dall'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122. 
  3. Gli indennizzi gia' liquidati alla data  di  entrata  in  vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono  rideterminati  sulla  base
dei nuovi importi fissati dall'art. 1, nel limite  delle  risorse  di
cui al comma precedente e su domanda dell'interessato, da presentare,
a pena di decadenza, nel rispetto dei  termini  di  cui  all'art.  1,
comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.