Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
svolgono le attivita' previste dal presente decreto  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.