IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni  ed
integrazioni, recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali,  per  la  riforma
della   pubblica   amministrazione   e   per    la    semplificazione
amministrativa; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo  I  della  citata
legge 15 marzo del 1997, n. 59, e in particolare, l'art.  98  recante
funzioni mantenute allo Stato, l'art. 99 recante  funzioni  conferite
alle regioni e agli enti locali e l'art.  101  recante  trasferimento
delle  strade  non  comprese  nella  rete  autostradale  e   stradale
nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e  successive
modificazioni,  recante  individuazione  della  rete  autostradale  e
stradale nazionale, a  norma  dell'art.  98,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in  particolare  l'art.  1-bis,
comma 1,  nel  quale  e'  previsto  che  alle  modifiche  della  rete
autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata
ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato
o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia; 
  Visto  altresi',  l'art.  1-bis,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale  e'  previsto  che  le
modifiche di cui al comma 1  del  medesimo  articolo  consistono  nel
trasferimento   tra   Stato   e   regioni   e    nella    conseguente
riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2000,  recante  individuazione  e  trasferimento,  ai  sensi
dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
112, delle strade non comprese nella  rete  stradale  e  autostradale
nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre  2000,  recante  individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da  trasferire  alle
regioni ed agli enti locali per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti amministrativi di cui agli articoli  99  e  101  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2000, recante criteri di ripartizione e la ripartizione  tra
le regioni e gli enti  locali  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali per l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte, Toscana  e  Veneto  e  agli  enti  locali  delle
regioni medesime recanti il trasferimento dei beni  e  delle  risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16
dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017 e 20 febbraio 2018,  con
i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione  della
rete autostradale e stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le tabelle delle strade  non
comprese nella rete stradale  e  autostradale  nazionale  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000; 
  Visti i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state
rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo  Stato
alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia  e  Umbria  a
seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della  rete
stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale  a
seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005,  2  febbraio
2006 e 16 dicembre 2008; 
  Viste le note prot. n. 245 del 13 gennaio 2017  e  n.  3187  dell'8
marzo 2019, con le quali  la  Direzione  generale  per  le  strade  e
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere di cui
all'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.
461; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti  prot.
n. 37090 del 5 novembre 2018, concernente  la  revisione  della  rete
stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione  di
strade ex statali e provinciali e la contemporanea  declassificazione
di strade da trasferire alle regioni, ricadenti nelle Regioni  Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto; 
  Visto il parere favorevole della Citta'  Metropolitana  di  Venezia
sull'intesa in Conferenza unificata nella seduta 15 novembre 2018  in
merito alla proposta di revisione della rete  stradale  di  interesse
nazionale  e  regionale  ricadente  nelle  regioni  Emilia   Romagna,
Lombardia, Toscana e Veneto; 
  Considerata l'esigenza di procedere ad  una  revisione  complessiva
della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto
rilevato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
individui quale parte della rete nazionale  gestita  da  Anas  S.p.a.
debba essere trasferita alle Regioni; 
  Visti i pareri del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  n.
5/2017 e n. 19/2019, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo
2017 e del 18 aprile 2019; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza  unificata  nella  seduta  del  15
novembre 2018, rep. atti n. 121/CU; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le tabelle di individuazione della rete  stradale  di  interesse
nazionale relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana  e
Veneto allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461,  sono
sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C  e  D  al  presente
decreto. 
  2. Le tabelle di individuazione  della  rete  stradale  d'interesse
regionale relativa alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana  e
Veneto, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2000, come modificate  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 sono sostituite da quella
di cui agli allegati E, F, G e H al presente decreto. 
  3. Le  integrazioni  alle  tabelle  di  individuazione  della  rete
stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le  integrazioni
alle tabelle di  individuazione  della  rete  stradale  di  interesse
regionale, di cui al comma 2, sono  evidenziate  nelle  tabelle  1.a,
1.b; 2.a; 3.a; 4.a, 4.b; allegate al presente decreto. 
  4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni
i tratti delle strade aventi le caratteristiche di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera d), e) ed f),  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   che
attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai  diecimila
abitanti. 
  5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al
presente  decreto  possono   essere   apportate   d'intesa   fra   le
amministrazioni interessate, in sede di  redazione  e  sottoscrizione
dei  verbali  di  consegna  previsti  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   21   febbraio   2000.   A
completamento  delle  operazioni  di  consegna  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione
da parte  dell'Anas  S.p.a.  dei  relativi  verbali  unitamente  alle
tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche  eventualmente
resesi necessarie e, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.