Art. 4 1. Ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui all'art. 1, commi 1 e 2, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 ottobre 2018, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresi' di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.