IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'art. 83, comma 1, il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5 del medesimo codice, elevato al 35 per cento qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato; Visto l'art. 83, comma 2, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale prevede la deducibilita' dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo codice, da persone fisiche, enti e societa'; Visto altresi' il successivo comma 6 del medesimo art. 83, che estende l'applicazione delle disposizioni sopra citate anche agli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo medesimo; Richiamato il gia' citato art. 83, comma 2, ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2; Considerata l'opportunita' di indicare l'ambito applicativo della disposizione agevolativa con riferimento anche ai periodi di imposta precedenti a quello di piena applicazione delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017; Visto l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, ed, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2, ai sensi del quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta nel corso del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto medesimo, e, comunque, fino al periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni di cui all'art. 83 si applicano, in via transitoria, alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 83, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalita' di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.