Art. 2 
 
                   Erogazioni liberali agevolabili 
 
  1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le
erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli  enti  del
Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali  ed  escluse  le
imprese sociali costituite in forma di  societa',  e  utilizzate  dai
predetti enti per lo svolgimento dell'attivita' statutaria,  ai  fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale. 
  2. Fino al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  interverra'
l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma
10, del decreto legislativo n. 117 del  2017  e,  comunque,  fino  al
periodo di imposta di operativita' del Registro unico  nazionale  del
Terzo settore, se successivo alla  predetta  autorizzazione,  possono
essere destinatari  delle  erogazioni  anche  le  Organizzazioni  non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  negli   appositi
registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri  di
cui alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  le  associazioni  di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano  previsti  dall'art.  7  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,a  condizione  che  utilizzino  i  beni
ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie.