Art. 3 Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni 1. L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. 3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR. 4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovra' acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.