Art. 3 
 
                  Oggetto delle erogazioni liberali 
                 in natura e valorizzazione dei beni 
 
  1. L'ammontare della detrazione o della deduzione  spettante  nelle
ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato  sulla  base
del valore normale del bene  oggetto  di  donazione,  determinato  ai
sensi  dell'art.  9  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  2. Nel caso di  erogazione  liberale  avente  ad  oggetto  un  bene
strumentale,  l'ammontare  della  detrazione  o  della  deduzione  e'
determinato con riferimento al residuo valore  fiscale  all'atto  del
trasferimento. 
  3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di  cui
all'art. 85, comma 1, lettere a) e b)  del  TUIR,  l'ammontare  della
detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore
tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente  articolo
e quello determinato applicando  le  disposizioni  dell'art.  92  del
TUIR. 
  4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi  2  e  3,  il
valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base
al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per
la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla  base
di criteri  oggettivi,  il  donatore  dovra'  acquisire  una  perizia
giurata che attesti il valore  dei  beni  donati,  recante  data  non
antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.