Art. 4 
 
                           Documentazione 
 
  1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da  atto  scritto
contenente la  dichiarazione  del  donatore  recante  la  descrizione
analitica dei beni donati, con  l'indicazione  dei  relativi  valori,
nonche' la dichiarazione del  soggetto  destinatario  dell'erogazione
contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni  medesimi  per
lo svolgimento  dell'attivita'  statutaria,  ai  fini  dell'esclusivo
perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di  utilita'
sociale. Nel caso di cui  all'art.  3,  comma  4,  il  donatore  deve
consegnare  al  soggetto  destinatario  dell'erogazione  copia  della
perizia giurata di stima. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 novembre 2019 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 48