IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze; Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; Visti i documenti di conclusione positiva delle conferenze dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, uniti alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29 ottobre 2018, comprensive della certificazione INPS validata dalle medesime conferenze, con cui e' stato accertato l'importo delle risorse di cui al citato art. 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, pari, complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno 2020 a 21 milioni di euro e per l'anno 2021 18,9 milioni di euro; Visto in particolare l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilita' 2019)»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, in particolare la tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita', in termini di competenza, per l'anno 2019, pari a 573,2 milioni di euro, per l'anno 2020, pari a 571 milioni di euro, per l'anno 2021 pari a 568,9 milioni di euro; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 recante «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale e, in particolare, il comma 6, lettera c), che prevede che la Rete elabori un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; Visto il Piano per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 9 ottobre 2019 e proposto per l'adozione; Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», per il triennio 2019-2021; Considerato che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per le persone con disabilita' non e' stata attribuita; Acquisita in data 7 novembre 2019 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Piano nazionale per la non autosufficienza 1. Su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e' adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. 3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita', le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie. 4. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 2. Il Piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo le modalita' di cui all'allegato B e contiene: a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria; b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dell'assegno di cura e per l'autonomia in favore delle persone con disabilita' gravissima previsto nel Piano; d) la programmazione delle risorse finanziarie; e) le modalita' di monitoraggio degli interventi; f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente» di cui all'art. 4. 5. La programmazione e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza. 6. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti perseguendo le finalita' del Piano di cui al comma 1 nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potesta' amministrativa.