Art. 2 
 
            Risorse del Fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Le risorse complessivamente  afferenti  al  «Fondo  per  le  non
autosufficienze» nel triennio 2019-2021 sono pari a 573,2 milioni  di
euro nel 2019, 571 milioni di euro nel 2020 e 568,9 milioni  di  euro
nel 2021. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono  destinate  alle  regioni  per
l'intero ammontare secondo i criteri di riparto di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote  percentuali  riportate
nel Piano di cui all'art. 1 e nella colonna (A) dell'allegata tabella
1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Le somme ripartite alle regioni nelle annualita'  2019,  2020  e
2021 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della
tabella 1.  Le  regioni  procedono  al  trasferimento  delle  risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento delle stesse alle  regioni  da  parte  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali.   L'erogazione   agli   ambiti
territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  entro  trenta  giorni  dall'effettivo  trasferimento   delle
risorse secondo le modalita' di cui all'allegato C. 
  4. I criteri di cui al comma 2 sono soggetti a revisione secondo le
indicazioni del  Piano  per  la  non  autosufficienza  successivo  al
triennio 2019-21, salvi eventuali  aggiornamenti  antecedenti,  anche
sulla base del monitoraggio degli interventi e dei fabbisogni. 
  5.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite con decreto del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali fra le regioni secondo le  quote
percentuali di cui alla colonna (A) della tabella 1. 
  6. Le regioni utilizzano le risorse di  cui  al  presente  decreto,
prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una  quota  non
inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone  in
condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3  del  decreto
ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone  con
stato di demenza molto grave, tra cui quelle  affette  dal  morbo  di
Alzheimer in tale condizione.