Art. 2 Risorse del Fondo per le non autosufficienze 1. Le risorse complessivamente afferenti al «Fondo per le non autosufficienze» nel triennio 2019-2021 sono pari a 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni di euro nel 2020 e 568,9 milioni di euro nel 2021. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni per l'intero ammontare secondo i criteri di riparto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel Piano di cui all'art. 1 e nella colonna (A) dell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le somme ripartite alle regioni nelle annualita' 2019, 2020 e 2021 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della tabella 1. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato C. 4. I criteri di cui al comma 2 sono soggetti a revisione secondo le indicazioni del Piano per la non autosufficienza successivo al triennio 2019-21, salvi eventuali aggiornamenti antecedenti, anche sulla base del monitoraggio degli interventi e dei fabbisogni. 5. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le regioni secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della tabella 1. 6. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.