Art. 3
Monitoraggio ed erogazione
1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero
gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate
secondo le indicazioni del Piano di cui all'art. 1, come declinate
nel presente articolo.
2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e'
condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli
utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo
le modalita' di cui all'allegato D. Le rendicontazioni relative alle
annualita' 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e
l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalita' di cui
all'allegato C. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le
informazioni di cui al primo periodo nella specifica sezione del
Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22
agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale
e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo
decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione
dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle
risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere
esposte entro la successiva erogazione.
3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di ambito
territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il
numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio
territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui
all'allegato E, rendendole disponibili, secondo le modalita' di cui
al citato art. 6, comma 5, del decreto 22 agosto 2019, entro il 31
maggio dell'anno successivo.
4. Al fine di favorire le attivita' di programmazione e per evitare
interruzioni nei servizi attivati, per la sola annualita' 2019, su
richiesta della regione, in deroga a quanto previsto all'art. 1,
comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potra'
procedere all'erogazione del 50% delle risorse anche in assenza del
Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero di altro atto di
programmazione regionale degli interventi e dei servizi, fermo
restando quanto previsto al comma 2.