Art. 3 Monitoraggio ed erogazione 1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano di cui all'art. 1, come declinate nel presente articolo. 2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e' condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalita' di cui all'allegato D. Le rendicontazioni relative alle annualita' 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalita' di cui all'allegato C. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato E, rendendole disponibili, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto 22 agosto 2019, entro il 31 maggio dell'anno successivo. 4. Al fine di favorire le attivita' di programmazione e per evitare interruzioni nei servizi attivati, per la sola annualita' 2019, su richiesta della regione, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potra' procedere all'erogazione del 50% delle risorse anche in assenza del Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero di altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi, fermo restando quanto previsto al comma 2.