Art. 3 
 
                     Monitoraggio ed erogazione 
 
  1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero
gli interventi programmati a  valere  sulle  risorse  loro  destinate
secondo le indicazioni del Piano di cui all'art.  1,  come  declinate
nel presente articolo. 
  2.  L'erogazione  delle   risorse   di   ciascuna   annualita'   e'
condizionata  alla  rendicontazione  da  parte  della  regione  sugli
utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente  secondo
le modalita' di cui all'allegato D. Le rendicontazioni relative  alle
annualita' 2017 e  2018  riportano  le  informazioni  sul  riparto  e
l'erogazione agli ambiti territoriali secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato  C.  A  decorrere  dal  2021,  le  regioni  rilevano  le
informazioni di cui al primo  periodo  nella  specifica  sezione  del
Sistema informativo dell'offerta  dei  servizi  sociali,  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  del  22
agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito  territoriale
e secondo le modalita' di cui  all'art.  6,  comma  5,  del  medesimo
decreto.   L'erogazione   e'   condizionata   alla    rendicontazione
dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su  base  regionale,  delle
risorse. Eventuali somme  non  rendicontate  devono  comunque  essere
esposte entro la successiva erogazione. 
  3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di  ambito
territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  il
numero e le  caratteristiche  delle  persone  assistite  nel  proprio
territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di  cui
all'allegato E, rendendole disponibili, secondo le modalita'  di  cui
al citato art. 6, comma 5, del decreto 22 agosto 2019,  entro  il  31
maggio dell'anno successivo. 
  4. Al fine di favorire le attivita' di programmazione e per evitare
interruzioni nei servizi attivati, per la sola  annualita'  2019,  su
richiesta della regione, in deroga  a  quanto  previsto  all'art.  1,
comma 5, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  potra'
procedere all'erogazione del 50% delle risorse anche in  assenza  del
Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero di altro  atto  di
programmazione  regionale  degli  interventi  e  dei  servizi,  fermo
restando quanto previsto al comma 2.